Informazioni scadenze di pagamento

L’importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall’art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza il 30 maggio e il 16 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione.
2-bis A decorrere dall’annualità 2022 il versamento, della tassa di norma è dovuto in tre rate di cui le prime due calcolate in base alle tariffe vigenti nell’anno precedente, con scadenza 30 giugno e 30 settembre e la terza a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe dell’anno di competenza con scadenza 02 dicembre.

Per l’annualità 2024, il versamento della tassa è dovuto in tre rate di cui le prime due calcolate in base alle tariffe vigenti nell’anno precedente, con scadenza 31 luglio 2024 e 30 settembre 2024 e la terza a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe dell’anno di competenza con scadenza 02 dicembre 2024.

Il contribuente può comunque effettuare il pagamento in un’unica soluzione con scadenza 30 settembre 2024