Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell’articolo 13, D. Lgs. n. 471/’97. Come prescritto dall’art. 17 comma 3 D.lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 1, può applicarsi la definizione agevolata prevista dall’art. 16 comma 3 e dall’art. 17  comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.