Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  •  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50%;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50 %;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo, intendendosi per tali quelli che presentano i requisiti di ruralità ai sensi della vigente normativa: riduzione del 50%.
  • locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 50%.

Il compostaggio domestico mira alla riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio  pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d’uso gratuito di apposite compostiere. L’intera comunità beneficia dell’attività di compostaggio domestico con compostiera individuale, per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti. Ai contribuenti utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera, la cui abitazione è ubicata nella area di raccolta di cui alla planimetria allegata al Regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è riconosciuta la riduzione di cui al art.20  comma tre del regolamento Tari vigente.

La riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 30% della quota variabile della tariffa, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale il contribuente dichiara di avere ricevuto in consegna la compostiera da parte del Gestore del servizio.

Ai contribuenti utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata direttamente ai  centri di raccolta autorizzati (a titolo esemplificativo c.d. stazione o isola ecologica, a decorrere dall’attivazione di una misurazione puntuale dei rifiuti), sono al pari riconosciute le riduzioni di cui all’art.20 comma 10 del Regolamento Tari vigente.
La riduzione di cui sopra è rapportata alla quantità pesata dei rifiuti differenziati conferiti nell’isola ecologica attraccata nel corso dell’anno solare secondo la seguente formula: sconto della quota variabile della tariffa pari a:
0,030 euro/Kg di frazione secca conferita ai centri di raccolta autorizzati,
0,020 euro/Kg di frazione umido (organico) conferita ai centri di raccolta autorizzati.
In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.